Art. 8.

      1. Il Consiglio nazionale della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri provvede alla regolamentazione e alla gestione, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti, di un fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reati dolosi commessi da sanitari nell'esercizio della loro attività professionale.

 

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